I fari della nuova normativa sono due decreti legislativi: n. 36/2021 e il n.163/2022. Cambia il limite di tassazione e subentra l’obbligo previdenziale, ma la FIH, come ogni FSN, che deve predisporre il contratto di lavoro
Nella foto Le principi novità per i direttori di gara, che non sono sogli gl iaribtri, ma anche i DTC, i commissari di gara, i referenti tecnici e le altre figure degli “officials”
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I direttori di gara ora sono espressamente codificati quali lavoratori sportivi dall’art. 18 del D.lgs. n. 36/2021. È però il decreto correttivo della riforma dello sport (D.lgs. n.163/2022) che definisce il loro perimetro di inquadramento.
Cosa prevede la riforma dello sport per arbitri e giudici di gara?
Nello specifico, dal 1° gennaio 2023 sono definiti direttori di gara coloro che “partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività nonché alla registrazione dei relativi risultati”.
Nel successivo art. 25 i direttori di gara, alla stessa stregua delle altre figure tipiche del mondo dello sport (atleti, allenatori, istruttori, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico) vengono inquadrati come lavoratori dello sport, in quanto anch’essi esercitano un’attività sportiva con un corrispettivo.
Tuttavia, per quanto riguarda l’inquadramento tributario, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 25 va applicato il nuovo regime con esenzioni tributarie per le prestazioni sportive degli arbitri di hockey, come per quelli delle serie dilettantistiche del calcio.
A disciplinare questa area di esenzione è il comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021, il quale prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro e sarà assoggettato a tassazione per la parte eccedente il tetto.
Come nell’abrogato regime dell’erogazione dei compensi agli sportivi dilettanti (art. 67, comma 1, lett. m, D.P.R. n. 917/86), all’atto del pagamento ogni lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione1 attestante che l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare consenta l’applicazione dell’esenzione.
Sotto il profilo previdenziale, invece, a tutti i nuovi lavoratori sportivi co.co.co si applicherà l’art. 35 comma 2 del D.lgs. n. 36/2021, che prevede l’iscrizione alla gestione separata INPS, con un contributo previdenziale che si applicherà sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro.
Superata la soglia di esenzione, tutti i compensi saranno invece assoggettati a contribuzione previdenziale, ma per rendere più sostenibile la riforma è stato previsto che fino al 31 dicembre 2027 la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale sia ridotta del 50%.
- Vedi articolo di Sergio Melai ↩︎





